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Separazione e divorzio

Servizio attivo

E' un procedimento che consente di concludere l'accordo di separazione e il divorzio consensuale dinanzi all'ufficiale di stato civile

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente.

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Descrizione

Un procedimento semplificato, introdotto dall'art. 12 della legge 162/2014, che può essere concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi o del Comune dove è stato celebrato o trascritto il matrimonio. E' prevista l'assistenza facoltativa degli avvocati
Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

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Come fare

La sottoscrizione dell'accordo di separazione o divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile può essere conclusa dai coniugi solo quando NON vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.

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Cosa serve

Istanza e documenti di riconoscimento in corso di validità

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Cosa si ottiene

Separazione e divorzio.

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Tempi e scadenze

 
Tempi per poter presentare la domanda di divorzio

La L. n. 55/2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi" ha previsto che, al  secondo  capoverso  della  lettera  b),  del numero  2), dell'art. 3 della L. n.  898/1970, le parole: « tre  anni  a  far  tempo  dalla  avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente  del  tribunale  nella procedura  di separazione  personale  anche   quando  il  giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» siano sostituite  dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale". 

Le fasi dell'accordo di separazione o divorzio
  1. Appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile per la presentazione dell'istanza e per la prenotazione del successivo appuntamento;
  2. il giorno concordato con l'Ufficio di Stato Civile entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’Ufficiale di Stato Civile;
  3. nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  4. l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
  5. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  6. la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo e, per addivenire alla separazione/divorzio, dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

 

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Casi particolari

Attenzione:

Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone riulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di Stato Civile che dell'Anagrafe.

La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.

 

Normativa: Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970) Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162

Trascrizione sentenze di divorzio dall'estero

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Costi

I coniugi in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato   secondo una delle seguenti modalità di pagamento:

                  –  C/C postale n. 13868427- Comune Viano Servizio di Tesoreria
                  –  C/C di Tesoreria  – IBAN:    IT37W0200866550000003975070  (Causale: DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
                  –   in contanti a mezzo agente contabile del Comune di Viano

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Contatti

Mariagrazia Grassi : m.grassi@comune.viano.re.it
Centralino : 0522988321

Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2025, 10:19

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