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Pubblicazioni di matrimonio

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Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Alle persone che intendono contrarre matrionio civile, concordatario o religioso.

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Descrizione

Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi con l’affissione in apposito spazio della casa comunale.
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

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Come fare

Compilare la procedura tramite istanza telematica oppure rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi

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Cosa serve

Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d’ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:

  • la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
  • nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c. );
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età.
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Cosa si ottiene

La redazione di un verbale e la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso di matrimonio e l'autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.

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Tempi e scadenze

L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo Pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni, per eventuali opposizioni.

Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla Legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.

Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti. In questo caso, per contrarre il matrimonio, occorre procedere a una nuova pubblicazione.

La richiesta di pubblicazioni deve essere presentata con dovuto anticipo; si consiglia almeno 60 giorni prima la data di matrimonio. 

 

 

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Contatti

Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2024, 12:57

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