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IMU – Imposta Municipale Propria

Servizio attivo

E' un'imposta dovuta da cittadini ed imprese che possiedono degli immobili (es. case, uffici, negozi, capannoni, terreni, aree fabbricabili,..) Dal 2012 ha sostituito l'ICI.

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A chi è rivolto

L'imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto. uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

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Descrizione

Anno 2024
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2023, sono state confermate anche per l’anno 2024, le aliquote relative all’imposta municipale propria fissate per l’anno 2023.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/02/2024 è stata introdotta un'ulteriore aliquota agevolata a favore degli immobili locati nell'ambito del programma regionale denominato "Patto per la casa".

  • Si precisa che per effetto dell’art. 1, comma 751, delle L. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall’IMU dal 1° gennaio 2022.
  • Si precisa inoltre che i TERRENI AGRICOLI nel Comune di Viano sono ESENTI.

Anno 2023

  • Si confermano anche per l’anno 2023, le aliquote relative all’imposta municipale propria fissate per l’anno 2022.
  • Si precisa che per effetto dell’art. 1, comma 751, delle L. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall’IMU dal 1° gennaio 2022.

Anno 2020
Si comunica che sono state introdotte alcune importanti modifiche ai tributi locali dalle normative entrate in vigore negli ultimi mesi (Decreto crescita e Legge di Bilancio 2020). In particolare sono state eliminate la vecchia IMU e la TASI a partire dall’anno 2020.

Entra in vigore la “nuova IMU” a partire dall’anno 2020 così come disciplinata dall'art. 1 commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019.
Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) viene stabilito che nel 2020 in sede di prima applicazione della “nuova IMU”, la rata da corrispondere in acconto è “pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.”

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Come fare

L'IMU è un'imposta in autoliquidazione, pertanto il Comune non invia avvisi di pagamento ma è il contribuente stesso ad effettuare il calcolo ed a compilare il modello F24 con cui effettuare i versamenti.

L’Ente mette a disposizione sul proprio sito, il calcolo dell’imposta on line, tramite il seguente portale

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

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Cosa serve

Per il calcolo dell’IMU sono necessari i riferimenti catastali degli immobili (oggetto di calcolo) e la rendita catastale.

L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto. 

Per usufruire delle aliquote agevolate previste dalla legislazione nazionale e dal Comune, il contribuente deve presentare una comunicazione utilizzando i modelli predisposti, presenti nella sezione "Casi particolari" di questa pagina.

 

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Cosa si ottiene

Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria. Dopo aver pagato l'F24, conserva il modulo qiuetanzato o la ricevuta relativa, che ottieni dopo il pagamento.

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Tempi e scadenze

Le scadenze dell'IMU sono:

  • rata di acconto: 16 giugno;
  • rata di saldo: 16 dicembre.

In alternativa, può essere effettuato il versamento IMU in un'unica ratada versare entro il 16 giugno.

Ravvedimento

Per chi non ha pagato le rate IMU entro le scadenze di acconto e/o saldo è possibile regolarizzare la propria posizione utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso disciplinato dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU va presentata entro il 30/06 dell'anno successivo all'anno di imposta nei casi previsti ed elencati nelle istruzioni della dichiarazione. La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

Le Dichiarazione IMU possono essere inviate:

  • all'indirizzo PEC viano@cert.provincia.re.it - si chiede di inviare una sola dichiarazione per ogni PEC;
  • all'indirizzo e-mail tibuti@comune.viano.re.it - si chiede di inviare una sola dichiarazione per ogni PEC;
  • consegnate a mano presso la sede comunale;
  • inviate per posta raccomandata al Comune di Viano - Ufficio Tributi - Via San Polo n. 1 42030 Viano (RE);
  • telematicamente.
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Casi particolari

Dal 2016 sono state introdotte le seguenti AGEVOLAZIONI IN TEMA DI:

  1. COMODATO DI UNITA’ IMMOBILIARI A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, AD ECCEZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI COMPROPRIETA’.

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio – riduzione del 50% – si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (Art. 1 co. 10 Legge di stabilità n. 208/2015);

Condizioni agevolazione COMODATO:

- comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli);
- che l’unità immobiliare abitativa venga utilizzata come abitazione principale dal comodatario, quindi utilizzata come propria residenza anagrafica e dimora abituale e non sia oggetto di comproprietà tra comodante e comodatario;
- l’abitazione concessa in comodato non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia oltre all’abitazione principale (ma può possedere altri immobili di altre categorie o anche terreni).
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
  1. IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. (Art. 1, c. 53 Legge di stabilita n. 208/2015).

Sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto, relativamente ai contratti a canone concordato ed ai comodati di cui sopra  in quanto i Comuni attualmente non posseggono le relative informazioni.

In alternativa è possibile presentare le seguenti  comunicazioni:

COMUNICAZIONE ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO
COMUNICAZIONE ABITAZIONE CONCESSA IN LOCAZIONE ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 431/98
COMUNICAZIONE CESSAZIONE ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO

  1. FABBRICATI AD USO ABITATIVO, E RELATIVE PERTINENZE, CHE SARANNO LOCATE, PER MEZZO DI ACER REGGIO EMILIA, MEDIANTE CONTRATTI CONCORDATI EX L. N. 431/1998. Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 29/02/2024. E’ stata introdotta un’aliquota IMU agevolata pari allo 0,6%, a favore di coloro che metteranno a disposizione del Programma regionale Patto per la Casa, le abitazioni e relative pertinenze locate mediante contratti concordati sulla base degli accordi territoriali ai sensi della Legge n. 431/1998, in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna in attuazione del relativo Programma Regionale, con il supporto di ACER-Azienda Casa Emilia Romagna.



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Costi

Con deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 22/06/2020, il Comune di Viano ha approvato le aliquote IMU 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE 2020 2024
IMU IMU f
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,55% 0,55%
Detrazione: 200,00 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,25% ESENTI DAL 01/01/2022
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 1,06% 1,06%
Abitazioni e relative pertinenze locate mediante contratti concordati sulla base degli accordi territoriali, in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna tariffa ordinaria 0,6%
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 1,06% 1,06%
Aree fabbricabili 1,06% 1,06%

MODALITA’ DI VERSAMENTO IMU modello F24 presso gli sportelli bancari e postali mediante l’utilizzo dei seguenti codici tributo:

Codici tributo Tipologia immobile
3912 Abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune
3916 Aree fabbricabili
3918 Altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
3925 Fabbricati gruppo catastale D (produttivi) Stato
3930 Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – incremento comune
3939 IMU -imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita- COMUNE
Codice Comune di Viano L831
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Condizioni di servizio

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Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2024, 10:23

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