Materie del servizio
A chi è rivolto
L’IMU è rivolta a tutti i proprietari e/o usufruttuari di immobili/terreni/aree fabbricabili
Descrizione
Anno 2024
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2023, sono state confermate anche per l’anno 2024, le aliquote relative all’imposta municipale propria fissate per l’anno 2023.
- Si precisa che per effetto dell’art. 1, comma 751, delle L. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall’IMU dal 1° gennaio 2022.
- Si precisa inoltre che i TERRENI AGRICOLI nel Comune di Viano sono ESENTI.
Anno 2023
- Si confermano anche per l’anno 2023, le aliquote relative all’imposta municipale propria fissate per l’anno 2022.
- Si precisa che per effetto dell’art. 1, comma 751, delle L. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall’IMU dal 1° gennaio 2022.
Anno 2020
Si comunica che sono state introdotte alcune importanti modifiche ai tributi locali dalle normative entrate in vigore negli ultimi mesi (Decreto crescita e Legge di Bilancio 2020). In particolare sono state eliminate la vecchia IMU e la TASI a partire dall’anno 2020.
Entra in vigore la “nuova IMU” a partire dall’anno 2020.
Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) viene stabilito che nel 2020 in sede di prima applicazione della “nuova IMU”, la rata da corrispondere in acconto è “pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.”
Dal 2020 è entrata in vigore l’IMU così come disciplinata dall’art. 1 commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019.
Come fare
Cosa serve
Per il calcolo dell’IMU sono necessari i riferimenti catastali degli immobili (oggetto di calcolo) e la rendita catastale.
Cosa si ottiene
Con il pagamento dell’IMU, tramite modello F24, si ottiene l'assolvimento degli obblighi di legge
Tempi e scadenze
Acconto entro il 16 giugno e il saldo entro 16 dicembre
Casi particolari
Dal 2016 sono state introdotte le seguenti AGEVOLAZIONI IN TEMA DI:
-
COMODATO DI UNITA’ IMMOBILIARI A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, AD ECCEZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI COMPROPRIETA’.
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio – riduzione del 50% – si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (Art. 1 co. 10 Legge di stabilità n. 208/2015);
Condizioni agevolazione COMODATO:
- comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli);
- che l’unità immobiliare abitativa venga utilizzata come abitazione principale dal comodatario, quindi utilizzata come propria residenza anagrafica e dimora abituale e non sia oggetto di comproprietà tra comodante e comodatario;
- l’abitazione concessa in comodato non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia oltre all’abitazione principale (ma può possedere altri immobili di altre categorie o anche terreni).
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
-
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. (Art. 1, c. 53 Legge di stabilita n. 208/2015).
Sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto, relativamente ai contratti a canone concordato ed ai comodati di cui sopra in quanto i Comuni attualmente non posseggono le relative informazioni.
In alternativa è possibile presentare le seguenti comunicazioni:
COMUNICAZIONE ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO
COMUNICAZIONE ABITAZIONE CONCESSA IN LOCAZIONE ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 431/98
COMUNICAZIONE CESSAZIONE ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO
-
FABBRICATI AD USO ABITATIVO, E RELATIVE PERTINENZE, CHE SARANNO LOCATE, PER MEZZO DI ACER REGGIO EMILIA, MEDIANTE CONTRATTI CONCORDATI EX L. N. 431/1998. Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 29/02/2024. E’ stata introdotta un’aliquota IMU agevolata pari allo 0,6%, a favore di coloro che metteranno a disposizione del Programma regionale Patto per la Casa, le abitazioni e relative pertinenze locate mediante contratti concordati sulla base degli accordi territoriali ai sensi della Legge n. 431/1998, in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna in attuazione del relativo Programma Regionale, con il supporto di ACER-Azienda Casa Emilia Romagna.
Costi
Con deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 22/06/2020, il Comune di Viano ha approvato le aliquote IMU 2020:
TIPOLOGIA IMMOBILE | 2020 | 2024 |
IMU | IMU | f |
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,55% | 0,55% |
Detrazione: | € 200,00 | € 200,00 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% | 0,10% |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0,25% | ESENTI DAL 01/01/2022 |
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 | 1,06% | 1,06% |
Abitazioni e relative pertinenze locate mediante contratti concordati sulla base degli accordi territoriali, in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna | tariffa ordinaria | 0,6% |
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti | 1,06% | 1,06% |
Aree fabbricabili | 1,06% | 1,06% |
MODALITA’ DI VERSAMENTO IMU modello F24 presso gli sportelli bancari e postali mediante l’utilizzo dei seguenti codici tributo:
Codici tributo | Tipologia immobile |
3912 | Abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9) |
3913 | Fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune |
3916 | Aree fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) |
3925 | Fabbricati gruppo catastale D (produttivi) Stato |
3930 | Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – incremento comune |
3939 | IMU -imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita- COMUNE |
Codice Comune di Viano | L831 |
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Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2024, 09:37