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Cittadinanza italiana

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Accesso ed erogazione della Cittadinanza italiana

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A chi è rivolto

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI – art. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modiche ed integrazioni    
Chi può fare la richiesta   
Lo straniero/a coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia (cioè con permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica in un comune italiano) da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero dopo un anno in presenza di figli, nati dal matrimonio con cittadino/a italiano, ovvero se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.   
 
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA ( art. L. 91 del 5 febbraio 1992)    
 
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell' art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.  
Chi può fare la domanda:
  • i nati in Italia che vi risiedono legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.A);
  • il figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, se risiede legalmente in Italia da almeno 3 anni ( art. 9, c. 1, lett. A);  
  • il maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione ( art. 9, c. 1, lett. B);
  • chi ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare) ( art. 9, c. 1, lett. C);
  • il cittadino U.E. che risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.D);
  • l' apolide o rifugiato che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni ( art. 9, c. 1, lett. E);
  • il cittadino straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni ( art. 9, c. 1, lett. F).                  
Quale ulteriore requisito di carattere generale è la disponibilità di redditi , prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall' art. 2 della legge 549/1995.
Nel caso il richiedente non possegga redditi propri dovranno essere documentati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare. 
 
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui sopra.  
Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato potrà produrre in sostituzione dell'atto di nascita e del certificato penale :
  • atto di notorietà ( reso sotto giuramento da quattro testimoni presso il tribunale) relativo alle complete generalità del richiedente e alla posizione giudiziaria nel Paese di origine
  • copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e copia del libretto di viaggio ·        
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Descrizione

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

1) CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
2) CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )       

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI – art. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modiche ed integrazioni    
NOTA BENE  
I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Qualora vi siano discordanze anagrafiche e/o toponomastiche estere (es: cognome da nubile/celibe diverso da cognome attuale), l'interessato produrrà un attestato consolare di concordanza legalizzato in bollo.
 
Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato potrà produrre in sostituzione dell'atto di nascita e del certificato penale produrre:
  • atto di notorietà ( reso sotto giuramento da quattro testimoni presso il tribunale competente) relativo alle complete generalità del richiedente e alla posizione giudiziaria nel Paese di origine
  • copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e copia del libretto di viaggio.  
Eventuali cambi di residenza devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio a mezzo mail o fax fornendo il nuovo indirizzo completo. ( ai numeri e indirizzi sopra riportati)
 
Motivi per cui è previsto il rigetto della domanda:        
    • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica ( art. 6 lett a) della Legge 91/92 e successive modifiche ed integrazioni)
    • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità ( art. 6 lettera b,c. della Legge 91/92 e successive modifiche ed integrazioni)       
    • per il venir meno dei requisiti per necessari per proporre la domanda ( scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , non sussista separazione personale dei coniugi).
 
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA ( art. L. 91 del 5 febbraio 1992)  
Eventuali cambi di residenza devono essere tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo mail o fax fornendo il nuovo indirizzo completo. ( ai numeri e indirizzi sopra riportati)
Dopo l'inserimento on line, il richiedente dovrà attendere comunicazioni da parte della Prefettura, in merito alla consegna dei documenti originali e/o delle eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie.
 
Motivi per cui è previsto il rigetto della domanda :  
La legge attribuisce un'ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, etc.
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Come fare

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI – art. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modiche ed integrazioni    
Cosa fare:  
La domanda di cittadinanza va inserita nel portale ministeriale dedicato al seguente indirizzo elettronico:  http://cittadinanza.dlci.interno.it
(Anche lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, con le stesse modalità, tuttavia verrà presa in carico dall'Autorità consolare competente territorialmente.)
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Cosa serve

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI – art. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modiche ed integrazioni    
Documentazione richiesta:
Alla domanda devono essere allegate  le scansioni integrali  dei seguenti documenti:  
  • estratto dell'atto di nascita  completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le convenzioni internazionali.
  • certificato penale  del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le convenzioni internazionali. Si precisa che tale documento ha validità di sei mesi dalla data di rilascio.
  • Carta d'identità italiana;
  • Attestato del versamento di 250 euro sul cc/p 809020 (presso uffici postali o sportelli Lottomatica);
  • Una marca da bollo da 16€, i cui estremi andranno inseriti nell'istanza on line.
 
 2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA ( art. L. 91 del 5 febbraio 1992)    
Quale ulteriore requisito di carattere generale è la disponibilità di redditi , prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall' art. 2 della legge 549/1995.
Nel caso il richiedente non possegga redditi propri dovranno essere documentati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare. 
 
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui sopra.  
Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato potrà produrre in sostituzione dell'atto di nascita e del certificato penale :
  • atto di notorietà ( reso sotto giuramento da quattro testimoni presso il tribunale) relativo alle complete generalità del richiedente e alla posizione giudiziaria nel Paese di origine
  • copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e copia del libretto di viaggio.

Si precisa che, il certificato penale è richiesto anche per coloro che sono emigrati in Italia prima dei 14 anni di età, come da recenti disposizioni Ministeriali.

A decorrere dal 5 ottobre 2018 – ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", pubblicato nella G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018 – il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è di importo pari a 250 euro . Sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018 , ai sensi della medesima normativa, il termine di definizione dei procedimenti in corso di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

Dopo l'inserimento on line, il richiedente dovrà attendere comunicazioni da parte della Prefettura, in merito alla consegna dei documenti originali e/o delle eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato all'interessato dalla Prefettura –  U.T.G.  di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Per approfondimenti link alla pagina cittadinanza del sito M.I

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA ( art. L. 91 del 5 febbraio 1992)    

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana da parte del Presidente della Repubblica italiana viene notificato attraverso la Prefettura – U.T.G. all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Alla Prefettura è attribuita solo la ricezione dei documenti e l'avvio della istruttoria, che si completa TUTTA a livello centrale.
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Costi

Attestato del versamento di 250 euro sul cc/p 809020 (presso uffici postali o sportelli Lottomatica);

Una marca da bollo da 16€, i cui estremi andranno inseriti nell'istanza on line.

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Condizioni di servizio

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Contatti

Mariagrazia Grassi : m.grassi@comune.viano.re.it
Centralino : 0522988321

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2024, 10:04

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