Materie del servizio
A chi è rivolto
- i nati in Italia che vi risiedono legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.A);
- il figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, se risiede legalmente in Italia da almeno 3 anni ( art. 9, c. 1, lett. A);
- il maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione ( art. 9, c. 1, lett. B);
- chi ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare) ( art. 9, c. 1, lett. C);
- il cittadino U.E. che risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.D);
- l' apolide o rifugiato che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni ( art. 9, c. 1, lett. E);
- il cittadino straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni ( art. 9, c. 1, lett. F).
Nel caso il richiedente non possegga redditi propri dovranno essere documentati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare.
- atto di notorietà ( reso sotto giuramento da quattro testimoni presso il tribunale) relativo alle complete generalità del richiedente e alla posizione giudiziaria nel Paese di origine
- copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e copia del libretto di viaggio ·
Descrizione
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
1) CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
2) CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
- atto di notorietà ( reso sotto giuramento da quattro testimoni presso il tribunale competente) relativo alle complete generalità del richiedente e alla posizione giudiziaria nel Paese di origine
- copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e copia del libretto di viaggio.
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- per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica ( art. 6 lett a) della Legge 91/92 e successive modifiche ed integrazioni)
- per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità ( art. 6 lettera b,c. della Legge 91/92 e successive modifiche ed integrazioni)
- per il venir meno dei requisiti per necessari per proporre la domanda ( scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , non sussista separazione personale dei coniugi).
Dopo l'inserimento on line, il richiedente dovrà attendere comunicazioni da parte della Prefettura, in merito alla consegna dei documenti originali e/o delle eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie.
Come fare
Cosa serve
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le convenzioni internazionali.
- certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le convenzioni internazionali. Si precisa che tale documento ha validità di sei mesi dalla data di rilascio.
- Carta d'identità italiana;
- Attestato del versamento di 250 euro sul cc/p 809020 (presso uffici postali o sportelli Lottomatica);
- Una marca da bollo da 16€, i cui estremi andranno inseriti nell'istanza on line.
Nel caso il richiedente non possegga redditi propri dovranno essere documentati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare.
- atto di notorietà ( reso sotto giuramento da quattro testimoni presso il tribunale) relativo alle complete generalità del richiedente e alla posizione giudiziaria nel Paese di origine
- copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e copia del libretto di viaggio.
Si precisa che, il certificato penale è richiesto anche per coloro che sono emigrati in Italia prima dei 14 anni di età, come da recenti disposizioni Ministeriali.
A decorrere dal 5 ottobre 2018 – ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", pubblicato nella G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018 – il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è di importo pari a 250 euro . Sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018 , ai sensi della medesima normativa, il termine di definizione dei procedimenti in corso di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
Cosa si ottiene
Cittadinanza italiana
Tempi e scadenze
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato all'interessato dalla Prefettura – U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Per approfondimenti link alla pagina cittadinanza del sito M.I
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA ( art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Costi
Attestato del versamento di 250 euro sul cc/p 809020 (presso uffici postali o sportelli Lottomatica);
Una marca da bollo da 16€, i cui estremi andranno inseriti nell'istanza on line.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2024, 10:04