Materie del servizio
A chi è rivolto
Tutti i cittadini italiani.
Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.
Descrizione
L'autocertificazione è una dichiarazione scritta e firmata dall’interessato che sostituisce il relativo certificato. Deve essere presentata, in sostituzione ai certificati, a tutte le Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi e ai privati.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall’interessato, con cui si possono attestare numerose situazioni riferite a se stessi o ad altri soggetti, delle quali si è direttamente a conoscenza.
Come fare
AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’ufficio anagrafe.
In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni: uno dei certificati più frequenti è il “contestuale” (anche detto “cumulativo”) di residenza e stato di famiglia, che potrà essere pertanto sostituito da una unica autocertificazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio è possibile :
dichiarare STATI (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona…),
- dichiarare FATTI o QUALITÀ PERSONALI (essere titolare d’impresa; non essere soggetto all’imposta sui redditi..);
- attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale
Le dichiarazioni sostitutive non possono riguardare i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non può contenere:
- manifestazioni di volontà, quali deleghe configuranti una procura, autorizzazioni, rinunce, mandati, accettazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc.
- promesse di adempimenti futuri
- la costituzione di rapporti giuridici di diritto privato, o la loro modificazione o estinzione
- contratti, che rientrano nella esclusiva competenza del notaio.
Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.
Per autenticare la firma su atto notorio rivolgersi all'ufficio anagrafe previo appuntamento
Cosa serve
Per effettuare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento valido.
La dichiarazione e' disponibile nella sezione Documenti
Cosa si ottiene
Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Tempi e scadenze
Il rilascio e' immediato
L'autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce
Casi particolari
Per chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute, ad esempio, in caso di persona vittima di incidente stradale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato.
Chi è impossibilitato a firmare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ad esempio in caso di persona analfabeta o paralizzata, potrà fare la dichiarazione davanti al Pubblico Ufficiale competente a riceverla, il quale attesterà che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato
Costi
L'autocertificazione è gratuita
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio vera e propria fatta dal cittadino è esente da costi (art.37, c.1, d.P.R. n.445/2000);
L'autentica della sottoscrizione effettuata dal pubblico ufficiale è soggetta all'imposta di bollo, da euro 16.00, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2025, 11:51