Descrizione
Raccoglie le informazioni anagrafiche e patrimoniali di tutti i componenti del nucleo familiare e eventuali componenti aggiuntivi.
La DSU si compone di diversi moduli base (MB) e fogli complementari (FC) da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di presentazione che si deve richiedere come specificato nella tabella riepilogativa sottostante:
Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare il modello Mini composto dal Modulo MB.1 e FC.1 del dichiarante a cui si aggiungono i moduli FC1 per gli altri componenti il nucleo familiare.
Il modello Mini NON può essere presentato se ricorre una delle seguenti situazioni:
– Richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
– Presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
– Presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
– Esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
Tabella riepilogativa Moduli DSU
Modulo MB.1 | Compilazione da parte di tutti, per tute le prestazioni (modello Mini) |
Modulo MB.2 | Da compilare solo nei casi di:
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Modulo MB.3 | Da compilare solo nel caso di:
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Modulo MB.1rid | Da compilare in alternativa al modulo MB.1, quando si preferisce far riferimento ad un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) in caso di:
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Modulo FC.1 | Compilazione da parte di tutti, per tute le prestazioni (modello Mini) |
Modulo FC.2 | Da compilare solo in caso di:
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Modulo FC.3 | Da compilare solo in caso di:
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Modulo FC.4 | Da compilare solo per il calcolo della “componente aggiuntiva” in caso di:
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Modello MS | Da compilare per il calcolo dell’ISEE CORRENTE |
MODALITÀ DI RICHIESTA
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve essere presentata
– presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
– oppure all’INPS in via esclusivamente telematica mediante le postazioni informatiche selfservice presso le sedi INPS o collegandosi al sito web www.inps.it.
NOTA BENE
Al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni auto dichiarate, pertanto, viene rilasciata una ricevuta di presentazione ma non l’ISEE calcolato. Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione dei dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
L’ISEE pertanto viene reso disponibile entro 10 giorni lavorativi.
L’attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi sono resi disponibili al dichiarante o presso l’ente al quale è stata presentata la DSU o presso l’INPS anche attraverso il portale web.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Licenza di distribuzione
Ultimo aggiornamento: 7 giugno 2024, 10:23