Descrizione
Il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, all’articolo 8, comma 1, riconosce un’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 al medesimo decreto-legge (Allegato n. 1) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.
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Ultimo aggiornamento: 29 dicembre 2023, 11:02